LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 22-12-1989
REGIONE VENETO

Modifica della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48
<< Interventi per la tutela degli animali d' affezione >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 70
del 27 dicembre 1989
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO UNICO

 1.  L' articolo 4 della legge regionale 3 settembre 1987,
n. 48 è  così  modificato:
<< Art.  4 - Tatuaggio di riconoscimento.
  1.  Entro novanta giorni dall' avvenuta iscrizione
all' anagrafe regionale i cani devono essere identificati mediante
tatuaggio di un codice indelebile e leggibile eseguito
sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione
auricolare destro, o con altro sistema di identificazione,
con metodi che non arrechino danno all' animale, con spese
a carico dell' utente.
  2.  Le operazioni di cui sopra sono eseguite a cura dei
servizi veterinari dell' unità  locale socio - sanitaria, di
veterinari liberi professionisti autorizzati o di appositi
organismi riconosciuti >>.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione veneta.
 Venezia, 22 dicembre 1989