ARTICOLO UNICO
1. L' articolo 4 della legge regionale 3 settembre 1987,
n. 48 è così modificato:
<< Art. 4 - Tatuaggio di riconoscimento.
1. Entro novanta giorni dall' avvenuta iscrizione
all' anagrafe regionale i cani devono essere identificati mediante
tatuaggio di un codice indelebile e leggibile eseguito
sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione
auricolare destro, o con altro sistema di identificazione,
con metodi che non arrechino danno all' animale, con spese
a carico dell' utente.
2. Le operazioni di cui sopra sono eseguite a cura dei
servizi veterinari dell' unità locale socio - sanitaria, di
veterinari liberi professionisti autorizzati o di appositi
organismi riconosciuti >>.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione veneta.
Venezia, 22 dicembre 1989
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